percorso: home > news > comunicato ufficiale : decisione GU per il reclamo : la gara si rigiocherà
[]
comunicato ufficiale : decisione GU per il reclamo : la gara si rigiocherà
25-02-2010 - News Generiche
comunicato ufficiale fipav sardegna N°17
< PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI TESSERATI SQUALIFICATI BALDERESCHI ALBERTO (Tecn. ERRE CERAMICA) SQUALIFICA per una giornata di gara per condotta non regolamentare (rec.). AMMONITI SPEZIGA GIORGIO (CASTELLANESE) per condotta non regolamentare. PINTUS PAOLO (Tecn. PEGASO) per proteste. COZZOLINO ROSALBA (LA SMERALDA) per proteste (gara 13.02). BIANCO ANGELA (LA SMERALDA) per condotta non regolamentare a fine gara (gara 13.02). A CARICO DEI SODALIZI PALL. MACOMER - AMMONIZIONE CON DIFFIDA per assenza tecnico in panchina. SEMELIA - AMMONIZIONE CON DIFFIDA per assenza tecnico in panchina. LA SMERALDA - AMMONIZIONE per condotta antisportiva dei propri sostenitori al seguito (gara 13.02). STELLA AZZURRA CM - AMMONIZIONE CON DIFFIDA per non avere messo a disposizione spogliatoio arbitri. STELLA AZZURRA CM - AMMONIZIONE per divisa non uniforme di un atleta (calzoncini). OLIMPIA S.ANTIOCO - MULTA di € 60,00 per avere causato ritardo all´inizio della gara (30´) per campo Indisponibile (termine gara calcetto ore 18.20). SAN GIUSEPPE VIRTUS SS - MULTA di € 200,00 per offese e minacce di uno spettatore verso il tecnico della squadra ospite nel corso del IV set; e per avere causato, a seguito di un tentativo di rissa tra le opposte tifoserie, una interruzione di 15´ tra il IV e V set, per consentire l´allontanamento dagli spalti del pubblico, con conseguente disputa del V set a porte chiuse. ERRE CERAMICA - MULTA di € 100,00 per avere causato, a seguito di un tentativo di rissa tra le opposte tifoserie, una interruzione di 15´ tra il IV e V set, per consentire l´allontanamento dagli spalti del pubblico, con conseguente disputa del V set a porte chiuse. GARA CF 101 TESPIENSE-OSSI del 13.02 Letto il reclamo presentato dalla società LA SMERALDA OSSI avverso l´omologa dell´incontro sostenendone l´andamento irregolare per errata applicazione delle regole di gioco; esaminati gli atti ufficiali, si osserva che il reclamo è da considerarsi inammissibile poiché preannunciato oltre i termini temporali di cui all´art. 67, 2° comma del Reg. Giur. Non di meno in base a quanto previsto dall´art. 9 del Reg. Giur., che prevede la verifica e la regolarità dello svolgimento delle gare da parte del Giudice Unico, si ritiene di dovere esaminare il merito della vicenda. Ciò premesso, visto il rapporto arbitrale dal quale si evince che durante il III° set, sul punteggio d i 17/15 in favore della società La Smeralda, veniva fischiato un fallo di posizione tra le giocatrici 12 e 18 e venivano tolti alcuni punti alla società La Smeralda applicando, così, erroneamente le "regole di gioco". P.Q.S. SI DELIBERA - la ripetizione della gara per giovedì 11.03.2010, h. 20,00, stesso campo; - il rimborso alla società La Smeralda, da parte del CR FIPAV, della somma di Euro 130,00; - di trasmettere gli atti alla Commissione Arbitri Regionale per quanto di competenza. ERRATA CORRIGE Nel CU 16 è stata erroneamente comminata la sanzione dell´AMMONIZIONE CON DIFFIDA a carico della Pall. Fertilia. La stessa è da intendersi annullata. Pubblicato il 24.02.2010 LA COMMISSIONE REGIONALE GARE F.to Paolo Zuddas - Giudice Unico Renata Francesconi - Segretaria>